LEGGE 231

LEGGE 231

LEGGE 231 E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE

Il Decreto Legislativo 231/2001 prevede una presunzione di corresponsabilità delle organizzazioni nella commissione di alcune tipologie di reato da parte dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti e/o collaboratori, con significative sanzioni amministrative e interdittive, a meno che le stesse imprese non abbiano adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati previsti.

LEGGE 231 – I presupposti della responsabilità amministrativa delle imprese.

 La responsabilità amministrativa delle organizzazioni nasce dalla considerazione che abitualmente le condotte illecite commesse all’interno delle imprese non sono opera di un’iniziativa privata del singolo, bensì rientrano nell’ambito di una diffusa politica aziendale e sono successive a decisioni di vertice della medesima organizzazione.
La responsabilità amministrativa si realizza innanzitutto con un reato commesso nell’interesse dell’organizzazione, ossia ogniqualvolta la condotta illecita nasca con l’intento di arrecare un beneficio alla società, la medesima responsabilità è ugualmente ascrivibile alla società ogniqualvolta la stessa tragga dalla condotta illecita un qualche vantaggio, anche se l’autore del reato ha agito senza lo scopo di recare un beneficio alla società.
Al contrario, il vantaggio esclusivo di chi commette l’illecito esclude la responsabilità dell’Ente, dimostrando l’assoluta estraneità dell’organizzazione al reato.

La Legge 231 (art. 5 del D. Lgs. 231/01) prevede che gli enti rispondono in via amministrativa, se:

  • il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente;
  • sia stato commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
  • il reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di amministrazione, direzione o di rappresentanza della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza delle suddette persone.

Oltre l’esistenza di tali presupposti che consentono di collegare oggettivamente il reato all’Ente la Legge 231 impone la verifica della colpevolezza dell’ente, intesa come violazione di protocolli e adeguate regole (autoimposte dall’organizzazione) volte a prevenire lo specifico rischio da reato.
Inoltre, la responsabilità amministrativa dell’impresa può estendersi anche ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

LEGGE 231 – Il profilo sanzionatorio.

Per quanto riguarda il profilo sanzionatorio la legge 231 prevede un articolato sistema che va dalle più leggere sanzioni pecuniarie fino ad arrivare alle più pesanti sanzioni interdittive.
Nello specifico sono previste differenti tipi di sanzione, amministrative pecuniarie, interdittive, la pubblicazione della sentenza e la confisca.
Lo scopo di queste sanzioni è chiaramente quello di scoraggiare la commissione di reati e di incidere sulla struttura e sull’organizzazione aziendale in modo da favorire attività riparatorie.

La sanzione pecuniaria è commisurata in relazione ad un duplice limite quantitativo e qualitativo attraverso il sistema delle quote. In relazione a ciascun reato viene stabilita una quota che deve necessariamente rispettare un quantum minimo e massimo, e che non deve essere mai inferiore a cento né superiore a mille; ciò avviene grazie alla valutazione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’ente (se ha adottato modelli organizzativi, codici etici, sistemi disciplinari, etc.), di condotte riparatorie e/o riorganizzative (sanzioni disciplinari) dopo la commissione del reato.
Il valore monetario della singola quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro, e viene determinata sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica.
La somma finale è dunque data dalla moltiplicazione tra l’importo della singola quota e il numero complessivo di quote che quantificano l’illecito; pertanto, la sanzione pecuniaria potrà avere un ammontare che va da un minimo di 25.800 euro ad un massimo di 1.549.000 euro. Tuttavia mentre per una grande organizzazione l’importo massimo può essere facilmente ammortizzato, per una piccola impresa quello minimo potrebbe risultare sproporzionato; per questo il legislatore ha disciplinato dei casi di riduzione della sanzione pecuniaria nei quali l’importo della singola quota è di 103,00 euro.

LEGGE 231 – Riduzione o aumento delle sanzioni

È bene precisare che le sanzioni pecuniarie posso essere ridotte in specifici casi, quali la possibilità da parte dell’Ente di adottare un modello organizzativo 231 idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.
Nei casi di maggiore gravità è prevista anche l’applicazione di sanzioni interdittive temporanee (di durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni), quali:

  • l’interdizione dall’esercizio dell’attività;la sospensione o revoca di autorizzazioni o licenze funzionali alla commissione dell’illecito;
  • il divieto di pubblicizzazione dei beni o servizi;
  • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  • l’esclusione da finanziamenti agevolati o simili, o revoca di quelli concessi.

Il giudice può prevedere tali misure quando ricorre una delle seguenti condizioni:

  • l’ente ha tratto dal reato un profitto ed il reato è stato commesso da un soggetto in posizione apicale o da un soggetto sottoposto;
  • sussiste la reiterazione del reato.

Nei casi di applicazione delle sanzioni interdittive, può essere anche disposta la pubblicazione della sentenza di condanna.

Foto di Sora Shimazaki da Pexels.com

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